ASSEGNO UNICO
L’assegno Unico figli introdotto dal 1° gennaio 2022 sostituisce le precedenti agevolazioni fiscali come Il premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF (Assegno nucleo familiare) e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà vigente il bonus nido.
Si può richiedere per ogni figlio dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni ed ha un valore che varia dai 50 euro a 175 euro al mese, con una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo; dai 18 ai 21 anni il contributo invece varia dai 25 euro a 85 euro al mese (ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età ).
L’importo spettante dipende dall’ISEE ed in caso di non presentazione si accederà solo all’importo minimo previsto.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
La domanda deve essere presentata da uno dei due genitori online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.
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RIDUCIAMO IL CANONE, NON IL GUADAGNO!
La tematica della riduzione del canone di locazione, complice questo complicato periodo, è sempre piu’ ricorrente.
E’ un’opportunità per presentare in maniera efficace al proprio inquilino l’alternativa della locazione a canone concordato riducendo il canone, aiutando l’inquilino, andando ad incidere il meno possibile sul mancato guadagno per il proprietario.
ESEMPIO PRATICO: (riduzione di Euro 80/mese)
Canone di locazione 4+4 Euro 7.200/anno
Proposta canone concordato 3+2 a Euro 6.240/anno
Canone libero Canone concordato
Cedolare 21% Euro 1500 Cedolare 10% Euro 624
IMU Euro 750 IMU agevolata Euro 560
Guadagno Euro 4950 Guadagno Euro 5056
Risparmio per il proprietario di Euro 106/anno e per l’inquilino di Euro 960/anno.
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CONTRATTO DI NATURA TRANSITORIA.
ATTENZIONE A:
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RESIDENZA
La natura transitoria del contratto esclude la possibilità di prendere la residenza. Qualora l'inquilino prendesse la residenza presso l'appartamento locato, l'A.d.E. potrebbe trasformare d'ufficio il contratto in un 4+4, in quanto il contratto transitorio sarebbe ritenuto stipulato per mera speculazione. La residenza di fatto contrasta con un'esigenza transitoria del contratto, che può essere rinnovato una sola volta, e potrebbe perfino determinare la nullità del contratto. Ti elenco una serie di motivi che possono dar luogo alle ragioni di transitorietà , come riportati negli accordi territoriali: - quando il proprietario ha necessità di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori; - quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto; - salute e famiglia; - servizio civile; - trasferimento temporaneo della sede di lavoro; - separazione o divorzio; - contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza; - assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato; - vicinanza momentanea a parenti bisognosi. - provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso del l'alloggio di abituale residenza.
ESIGENZA CONDUTTORE/LOCATORE
Primo dubbio: quale delle due parti deve documentare l’esigenza transitoria?
Soltanto il conduttore ha l’onere di documentare l’esigenza transitoria. Se, al contrario, il contratto è stipulato per soddisfare un esigenza transitoria del locatore, questi non è tenuto a documentarla ma su di lui incombe soltanto l’onere di comunicazione di cui vi parlerò al prossimo paragrafo.
Secondo dubbio: chi delle due parti ha l’onere di comunicare la conferma della esigenza transitoria?
Se il contratto è stato stipulato per soddisfare un’esigenza transitoria del conduttore, questi non è tenuto a confermare l’esigenza stessa prima della scadenza del contratto.
Se il contratto è stato concluso per soddisfare un’esigenza transitoria del locatore, questi è tenuto a confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza, nel termine stabilito nel contratto, altrimenti il contratto verrà ricondotto alla durata ordinaria quadriennale.
Questa interpretazione è confermata da una sentenza della Corte Costituzionale del 2003.
SCHIAMAZZI NOTTURNI DA PARTE DI UN INQUILINO?
IL PROPRIETARIO HA DELLE RESPONSABILITÀ?
Anche se all’interno del contratto di locazione viene riportata la clausola che prevede l’obbligo per l’inquilino di rispettare il regolamento condominiale, in caso di un comportamento non corretto nei confronti del condominio, come ad esempio l’organizzazione di festini e schiamazzi notturni, anche se il proprietario non è direttamente responsabile, una volta messo a conoscenza è tenuto a diffidare il responsabile.
Secondo la Cassazione, il padrone di casa deve fare tutto quanto è in suo potere per evitare il ripetersi delle condotte moleste, finanche avviare una procedura di sfratto. E questo perché, se l’affittuario non rispetta il regolamento e l’osservanza di quest’ultimo è posto come condizione del contratto di locazione, è ben possibile ricorrere al giudice per mandarlo via di casa.